Sono 300 e sono forti, anzi fortissimi e agguerriti. Sono i legali che ogni giorno si battono contro discariche abusive, fiumi inquinati, e cemento che dilaga. Sono gli avvocati al fianco del Wwf Italia, 300 quasi uno al giorno per oltre 1.000 ore di lavoro l’anno a servizio della società civile, 250 udienze nel 2010 per difendere salute e ambiente.
Le loro storie e il loro impegno si può trovare sul sito www.wwf,.it “La parola all’avvocato”: racconti di ordinaria lotta all’illegalità ambientale raccontate dai protagonisti e la mappa delle azioni contro l’illegalità ambientale in Italia
I dati raccolti dall'associazione vanno dal 1986 a oggi: illegalità ambientale in oltre 2.000 giudizi in cui il Wwf ha preso parte. Da Nord a Sud contro industrie inquinanti, enti locali colpevoli di violazioni in materia di caccia, contro privati per salvare l’integrità dei boschi o dei fiumi, ricorsi per conto di cittadini o associazioni locali contro inquinamenti o espansione di cave, ricorsi contro progetti deturpanti per il paesaggio o abusivi, opposizioni o ricorsi contro progetti di grande opere prive di Valutazione di Impatto Ambientale, costituzione di parte civile contro incendiari o bracconieri, e infine contro industrie ricomprese negli elenchi dei siti da bonificare colpevoli di inquinamenti illeciti e altri gravi reati ambientali.
Il numero delle violazioni in materia di tutela ambientale, salute e sicurezza dei lavoratori e dei cittadini è altissimo (uno ogni 43 minuti – dato del Ministero dell’Ambiente nel 2010) e, pur consapevoli che i processi seguiti direttamente dal Wwf siano solamente una goccia nell’oceano, sono state oltre 250 le udienze alle quali hanno presenziato gli avvocati del WWF nel solo 2010. Questo vuol dire che ogni giorno in un’aula di Tribunale italiano prende la parola un avvocato del Panda per difendere l’ambiente e che in un anno sono oltre 1000 le ore di impegno che complessivamente questi validi professionisti dedicano, a nome del Wwf, alla tutela di un territorio purtroppo sempre più considerato solo come fonte di lucrosi ed illeciti guadagni e che ha visto l’infiltrazione della criminalità organizzata all’interno di molte attività illecite. In questo momento il Wwf è presente ed è parte attiva in oltre 300 processi tuttora pendenti, un grande sforzo a difesa degli interessi della collettività attuato anche con l’aiuto degli avvocati e delle migliaia di sostenitori.
Anche nei casi di reati ambientali le intercettazioni sono uno strumento indispensabile per fermare i crimini ambientali: sono numerosissimi i casi di importanti processi per grandi inquinamenti industriali, traffici di rifiuti e sostanze pericolose, scempi territoriali come cave abusive, cementificazioni illegali che sono nati a seguito di pazienti e lunghe indagini svolte anche attraverso le intercettazioni. Se si togliesse questo strumento ai magistrati molti dei reati cosiddetti “ambientali” non potrebbero essere più scoperti, in primis tutti quelli sul traffico illegale di rifiuti, una delle piaghe del nostro paese. Il WWF ha sott’occhio alcuni processi in cui lo strumento intercettazioni sta svolgendo un ruolo importante; quello sul commissariamento rifiuti in Campania, sull’inquinamento del petrolchimico di Priolo, contro le cave abusive nel salernitano (in cui sono imputati anche funzionari pubblici)
Molti e gravi reati ambientali nascono non da un evento diretto (ed esempio l’industria che scarica sostanze inquinanti in un fiume), ma da reati fiscali o amministrativi (falsi documenti, autorizzazioni illegali, corruzioni di pubblici amministratori, truffe ). Spesso quindi gli inquirenti riescono a scoprire casi gravi di inquinamento attraverso intercettazioni svolte su pubblici amministratori per reati cosiddetti “minori”. Infine, e questi sono i casi più gravi, si spunterebbero anche molte armi investigative per la lotta alle “ecomafie”, spesso coinvolta in molti crimini ambientali e spesso gli “ecomafiosi” ed i loro complici vengono scoperti attraverso indagini compiute su altri fatti non direttamente collegati. In altre parole: difficilmente oggi un’indagine nasce ipotizzando da subito il reato di associazione mafiosa. È più frequente che da un caso di estorsione, incendio, minacce si arrivi alla contestazione del più grave reato associativo, dietro al qual spesso si nascondono i grandi traffici di rifiuti, le speculazioni selvagge e le mille e sempre più sofisticate maniere che i “criminali ambientali” escogitano per lucrare a danno dell’ambiente e della salute .
“L’attività degli avvocati che lavorano al nostro fianco da oltre 20 anni è la ‘cartina tornasole’ di quanto l’illegalità in campo ambientale sia diffusa e costante “ - ha dichiarato Patrizia Fantilli, responsabile Ufficio legale - legislativo del WWF Italia - Il contrasto al crimine ambientale che svolgiamo grazie alla loro opera qualificata è l’unico strumento di cui disponiamo ma le ‘armi’ a loro disposizione sono ancora ‘spuntate’. E’ urgente inserire nel Codice penale la voce ‘Delitti ambientali’. Ad oggi, infatti, le sanzioni previste dalle leggi di tutela dell’acqua, dell’aria, del suolo, delle aree protette e della fauna, (a parte rare eccezioni come il traffico di rifiuti) sono esclusivamente di natura ‘contravvenzionale’ (secondo la classificazione del’39 del codice penale). Sostanzialmente sono forme di reato punite con sanzioni più ‘leggere’ rispetto ai ‘reati-delitti’. Quindi il sistema sanzionatorio per le leggi di tutela ambientale costituisce il tallone d’Achille per cui in Italia gli illeciti ambientali sono sempre più frequenti e gravi , pur producendo effetti devastanti sul territorio, sulla natura, sul paesaggio e sulla salute umana, rimangano sostanzialmente impuniti”.
Nonostante nelle ultime quattro legislature siano state elaborate numerose e condivisibili proposte di legge per l’introduzione nel Codice penale di “Disposizioni in materia di delitti contro l’ambiente”, firmate e presentate “trasversalmente” da parlamentari di diversi schieramenti politici, queste (inspiegabilmente) non sono state mai discusse in Parlamento. Il Wwf da oltre 15 anni si batte per una riforma del codice penale con l’inserimento di una sezione dedicata ai “Delitti contro l’ambiente” e per l’attuazione concreta di leggi europee, tra cui la “Direttivasulla tutela penale dell’ambiente” (Direttiva 2008/99/CE) che prescrive a tutti Paesi europei un sistema di sanzioni efficaci per la prevenzione e la repressione dei crimini ambientali e degli altri gravi reati a questi connessi e collegati con le criminalità organizzate in tutto il territorio dell’Unione Europea.
La rapida attuazione della Direttiva sulla Tutela penale dell’Ambiente quindi, non è solamente un atto doveroso, di responsabilità e di civiltà da parte di ogni Stato membro dell’Unione Europea, ma potrebbe costituire finalmente anche l’occasione per il Parlamento per riavviare la discussione delle numerose proposte di legge per l’introduzione nel Codice Penale dei “delitti ambientali”, riforma avviata e rimasta inattuata da ormai oltre 15 anni .
Fonte
venerdì 4 febbraio 2011
giovedì 20 gennaio 2011
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lunedì 17 gennaio 2011
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sabato 15 gennaio 2011
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venerdì 17 dicembre 2010
Codice ambientale: novità su via, vas, ippc ed emissioni in atmosfera
In attuazione dell’art. 12 della legge 18 giugno 2009, n. 69, che consente al Governo di apportare, entro il 30 giugno 2010, modifiche e integrazioni al decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, recante norme in materia ambientale, il Consiglio dei Ministri ha preliminarmente approvato, lo scorso 13 maggio uno schema di Decreto Legislativo che modifica profondamente le Parti I, II e V del codice ambientale, nell’ottica di un esercizio frazionato della delega correttiva. Tale modalità di esercizio, oltre ad essere espressamente consentita dall’articolo 14, comma 3, della legge n. 400 del 1988, è stata più volte ritenuta ammissibile dalla giurisprudenza costituzionale, a partire dalla risalente sentenza n. 41 del 1975, ove il giudice costituzionale affermava che il Governo può dare attuazione alla delega conferita con una pluralità di distinti decreti legislativi, purchè emanati entro i limiti di tempo stabiliti. Sul testo verranno acquisiti i pareri della Conferenza unificata e delle Commissioni parlamentari.
Modifiche alla Parte Prima del decreto (Disposizioni comuni e principi generali)All’articolo 1-bis del decreto legislativo del 3 aprile 2006, n. 152 viene inserita la definizione di ambiente. Si è ritenuto opportuno che la definizione del bene oggetto di disciplina e tutela sia posta all’inizio del Codice. La norma tiene conto di quanto già affermato in diverse occasioni dalla Corte Costituzionale. In particolare il primo comma è tratto dalla sentenza n. 210 del 1987, in cui la Corte poneva l’ambiente come diritto fondamentale della persona e al contempo interesse primario di tutta la collettività. Al secondo comma la disposizione intende garantire una nozione di ambiente che garantisca efficacemente la tutela di questo bene. L’articolo 2 del decreto legislativo del 3 aprile 2006, n. 152 ha la finalità di finalizzare alla tutela dell’ambiente tutta l’azione normativa ed amministrativa dello Stato e non del solo decreto legislativo. Questo intervento si è reso necessario perché la “tutela dell’ambiente” è un bene in sé e in quanto tale deve guidare l’attività delle istituzioni. È necessario rovesciare la visione per cui si tratti di un bene tutelabile in quanto strumentale alla qualità della vita umana, anche perché questa visione essendo, peraltro, estremamente sfuggente, è suscettibile di interpretazioni differenti che possono essere anche non necessariamente compatibili con la tutela dell’ambiente. Viene inserito anche un espresso riferimento al diritto internazionale rappresentando, anche storicamente, il primo piano di definizione di una politica mondiale di tutela dell’ambiente. All’articolo 3 del decreto legislativo del 3 aprile 2006, n. 152 si è prevista l’abrogazione delle norme sulla produzione dei regolamenti successivi in quanto non sono più attuali. Il contenuto dispositivo del comma 1 trova, inoltre, una più appropriata sede nell’art. 3-bis contenente i principi sulla produzione del diritto ambientale. All’articolo 3-bis del decreto legislativo del 3 aprile 2006, n. 152 comma 1, vengono effettuati degli interventi di coordinamento con le restanti norme della parte prima e si inserisce l’espresso riferimento al fatto che i principi generali sono adottati in attuazione oltre al dettato costituzionale anche degli obblighi derivanti dal diritto internazionale e dal diritto comunitario. Al secondo comma la norma riproduce il contenuto sostanziale della precedente formulazione ma specifica che eventuali deroghe, modifiche o abrogazioni, devono garantire il rispetto del diritto europeo, degli obblighi internazionali ed anche delle competenze delle Regioni e degli Enti locali. All’articolo 3-ter del decreto legislativo del 3 aprile 2006, n. 152 vengono introdotti espressamente i quattro principi comunitari dell’azione ambientale al fine di fornire un’indicazione circa le attività che conseguono alla loro adozione. In particolare il principio di precauzione è definito in base a quanto affermato della dichiarazione di Rio de Janeiro del 1992 e dalla comunicazione della Commissione europea del 2 febbraio 2002. La nozione di prevenzione, già conosciuta nel diritto positivo statale, richiama quella contenuta nella legge n. 225 del 1992 sulla protezione civile. Per il principio di correzione, in via prioritaria alla fonte, dei danni causati all’ambiente, la definizione utilizzata prende spunto dalla costante giurisprudenza della Corte di cassazione in materia di inquinamento. Mentre il principio del “chi inquina paga” è definito in base all’interpretazione proposta dalla dottrina, che individua, tra tutti coloro che svolgono attività potenzialmente idonee a ledere l’ambiente, i soggetti che hanno l’obbligo di farsi carico dei costi derivanti dall’attività di prevenzione dei rischi ambientali nonché di riparare ai danni eventualmente provocati, siano essi soggetti pubblici o privati. All’articolo 3-ter del decreto legislativo del 3 aprile 2006, n. 152 viene introdotta una formulazione del principio di sviluppo sostenibile più completa e coerente attraverso anche il riferimento al principio della solidarietà intergenerazionale. All’articolo 3-quinquies del decreto legislativo del 3 aprile 2006, n. 152 si specifica che, nelle ipotesi in cui il decreto legislativo n. 152 del 2006 preveda poteri sostitutivi in capo al Governo, rimane salvo il potere delle regioni di prevedere, nell’ambito delle materie di propria competenza, poteri sostitutivi in capo ad organi regionali, per il compimento di atti o attività obbligatorie, nel caso di inerzia o inadempimento dell’ente competente. La nuova formulazione appare così in linea con la giurisprudenza costituzionale ed in particolare con le sentenze n. 43 del 2004 e n. 249 del 2009.
Modifiche alla Parte Seconda del decreto (procedure per la valutazione ambientale strategica (vas), per la valutazione di impatto ambientale (via) e per l’autorizzazione integrata ambientale (ippc))
All’articolo 4 (Finalità) del decreto legislativo del 3 aprile 2006, n. 152, le modifiche introdotte sono state rese necessarie primariamente per consentire, con il richiamo alla c.d. direttiva IPPC, di introdurre nel d.lgs. n. 152/2006 anche la disciplina in materia di autorizzazione integrata ambientale (AIA), oggi contenuta nel d.lgs. n. 59/2005. All’articolo 5 (Definizioni) del decreto legislativo del 3 aprile 2006, n. 152 si è ritenuto di introdurre modificazioni, dal momento che l’inserimento del d.lgs. n. 59/2005 comporta l’uso in questa parte del decreto di definizioni (es. “emissioni”, “valori limite di emissione” etc.) che potrebbero creare confusione rispetto ad altre analoghe contenute in altre parti del Codice. Viene introdotta una nuova definizione di VIA, che, conformemente alle ormai pacifiche acquisizioni dottrinali e giurisprudenziali, si specifica trattarsi di un “procedimento” dotato di autonomia. Sono state, inoltre, scisse le ipotesi di VAS da quelle di VIA in relazione alla necessità o meno di svolgere la procedura di valutazione di incidenza (VINCA) disciplinata dal DPR n. 357/1997. Con la nuova formulazione, a differenza di quanto poteva emergere dalla precedente formulazione, la VINCA non risulta essere e obbligatoria sempre, ma unicamente nei casi in cui i piani o i progetti possano produrre effetti, anche indiretti, sui siti dal medesimo DPR tutelati. In aggiunta, considerata l’importanza della fase di monitoraggio per rendere realmente effettive le valutazioni rese in sede di VAS, è stata introdotta una continua verifica dell’attuazione del piano o del programma. Viene espressamente prevista l’esperibilità del ricorso avverso il silenzio dell’amministrazione di cui all’art. 21-bis della legge n. 1034/1971. Infine, si propone la correzione della parte della disposizione che si riferisce alle “consultazioni”, in quanto l’uso del termine è suscettibile di ingenerare confusione rispetto alla fase della consultazione propriamente detta, che è quella disciplinata dal successivo art. 24. Con l’introduzione del Titolo III bis – L’autorizzazione integrata ambientale – al decreto legislativo del 3 aprile 2006, n. 152, è stata introdotta la normativa in materia di AIA nel corpo del decreto legislativo n. 152/2006, prevedendo l’abrogazione del decreto legislativo 18 febbraio 2005, n. 59, comunque, determinando la piena e continua operatività delle disposizioni trasposte nel nuovo provvedimento normativo.
Modifiche alla Parte Terza del decreto (norme in materia di tutela dell’aria e di riduzione delle emissioni in atmosfera
La proposta più importante, ai fini dell’operatività dell’intero quadro normativo della vigente parte quinta, é rappresentata dalla previsione di una distinzione tra la nozione di impianto e la nozione di stabilimento. Tale distinzione, presente in termini molto ambigui nel previgente d.p.r. n. 203 del 1988 e non riportata nel vigente decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, é infatti indispensabile per la definizione degli adempimenti che ricadono sui gestori e sull’amministrazione. Al riguardo, il proposto schema di decreto definisce con precisione l’impianto come il dispositivo/sistema fisso e destinato ad una specifica attività, e lo stabilimento come il complesso unitario e stabile in cui sono presenti uno o più impianti o attività (articolo 268, comma 1, lettere h) ed l)). Si mantiene, con riferimento agli stabilimenti, la già esistente ripartizione in “nuovi”, “anteriori al 2006” ed “anteriori al 1988”. Si precisa, poi, che alcune disposizioni si riferiscono agli impianti (i valori limite di emissione, i criteri di convogliamento delle emissioni, ecc.) ed altre si riferiscono agli stabilimenti (le procedure autorizzative). In assenza di una norma definitoria volta a distinguere impianti e stabilimenti si sono recentemente determinate una serie di criticità, non comprendendosi, ad esempio, se fosse necessario autorizzare singolarmente tutti gli specifici impianti di un complesso produttivo o autorizzare l’intero complesso fissando appositi valori e prescrizioni per i singoli impianti. Altre novità si prevedono per gli articoli inerenti l’autorizzazione alle emissioni. In particolare, lo schema di decreto introduce una serie di modifiche volte a garantire, al contempo, una semplificazione dell’azione amministrativa ed un efficace controllo degli impianti sul territorio. Il proposto schema di decreto introduce altresì importanti precisazioni circa i valori limite di emissione e le prescrizioni per l’esercizio degli impianti (articolo 271 del d.lgs. n. 152 del 2006). Più circoscritto é l’intervento che lo schema di decreto propone in materia di impianti termici civili (titolo II della parte quinta). In particolare, si precisa che la disciplina speciale del titolo II si applica soltanto agli impianti termici civili con potenza termica nominale inferiore a 3 MW. Sono invece sottoposti alla disciplina ordinaria del titolo I gli impianti termici civili aventi potenza termica nominale uguale o superiore (articolo 282 del d.lgs. n. 152 del 2006). Ciò in quanto gli impianti termici civili dotati di una maggiore potenza termica non si differenziano, sul piano delle emissioni in atmosfera, dai normali impianti industriali e devono pertanto soggiacere alle stesse regole.
Fonte
Modifiche alla Parte Prima del decreto (Disposizioni comuni e principi generali)All’articolo 1-bis del decreto legislativo del 3 aprile 2006, n. 152 viene inserita la definizione di ambiente. Si è ritenuto opportuno che la definizione del bene oggetto di disciplina e tutela sia posta all’inizio del Codice. La norma tiene conto di quanto già affermato in diverse occasioni dalla Corte Costituzionale. In particolare il primo comma è tratto dalla sentenza n. 210 del 1987, in cui la Corte poneva l’ambiente come diritto fondamentale della persona e al contempo interesse primario di tutta la collettività. Al secondo comma la disposizione intende garantire una nozione di ambiente che garantisca efficacemente la tutela di questo bene. L’articolo 2 del decreto legislativo del 3 aprile 2006, n. 152 ha la finalità di finalizzare alla tutela dell’ambiente tutta l’azione normativa ed amministrativa dello Stato e non del solo decreto legislativo. Questo intervento si è reso necessario perché la “tutela dell’ambiente” è un bene in sé e in quanto tale deve guidare l’attività delle istituzioni. È necessario rovesciare la visione per cui si tratti di un bene tutelabile in quanto strumentale alla qualità della vita umana, anche perché questa visione essendo, peraltro, estremamente sfuggente, è suscettibile di interpretazioni differenti che possono essere anche non necessariamente compatibili con la tutela dell’ambiente. Viene inserito anche un espresso riferimento al diritto internazionale rappresentando, anche storicamente, il primo piano di definizione di una politica mondiale di tutela dell’ambiente. All’articolo 3 del decreto legislativo del 3 aprile 2006, n. 152 si è prevista l’abrogazione delle norme sulla produzione dei regolamenti successivi in quanto non sono più attuali. Il contenuto dispositivo del comma 1 trova, inoltre, una più appropriata sede nell’art. 3-bis contenente i principi sulla produzione del diritto ambientale. All’articolo 3-bis del decreto legislativo del 3 aprile 2006, n. 152 comma 1, vengono effettuati degli interventi di coordinamento con le restanti norme della parte prima e si inserisce l’espresso riferimento al fatto che i principi generali sono adottati in attuazione oltre al dettato costituzionale anche degli obblighi derivanti dal diritto internazionale e dal diritto comunitario. Al secondo comma la norma riproduce il contenuto sostanziale della precedente formulazione ma specifica che eventuali deroghe, modifiche o abrogazioni, devono garantire il rispetto del diritto europeo, degli obblighi internazionali ed anche delle competenze delle Regioni e degli Enti locali. All’articolo 3-ter del decreto legislativo del 3 aprile 2006, n. 152 vengono introdotti espressamente i quattro principi comunitari dell’azione ambientale al fine di fornire un’indicazione circa le attività che conseguono alla loro adozione. In particolare il principio di precauzione è definito in base a quanto affermato della dichiarazione di Rio de Janeiro del 1992 e dalla comunicazione della Commissione europea del 2 febbraio 2002. La nozione di prevenzione, già conosciuta nel diritto positivo statale, richiama quella contenuta nella legge n. 225 del 1992 sulla protezione civile. Per il principio di correzione, in via prioritaria alla fonte, dei danni causati all’ambiente, la definizione utilizzata prende spunto dalla costante giurisprudenza della Corte di cassazione in materia di inquinamento. Mentre il principio del “chi inquina paga” è definito in base all’interpretazione proposta dalla dottrina, che individua, tra tutti coloro che svolgono attività potenzialmente idonee a ledere l’ambiente, i soggetti che hanno l’obbligo di farsi carico dei costi derivanti dall’attività di prevenzione dei rischi ambientali nonché di riparare ai danni eventualmente provocati, siano essi soggetti pubblici o privati. All’articolo 3-ter del decreto legislativo del 3 aprile 2006, n. 152 viene introdotta una formulazione del principio di sviluppo sostenibile più completa e coerente attraverso anche il riferimento al principio della solidarietà intergenerazionale. All’articolo 3-quinquies del decreto legislativo del 3 aprile 2006, n. 152 si specifica che, nelle ipotesi in cui il decreto legislativo n. 152 del 2006 preveda poteri sostitutivi in capo al Governo, rimane salvo il potere delle regioni di prevedere, nell’ambito delle materie di propria competenza, poteri sostitutivi in capo ad organi regionali, per il compimento di atti o attività obbligatorie, nel caso di inerzia o inadempimento dell’ente competente. La nuova formulazione appare così in linea con la giurisprudenza costituzionale ed in particolare con le sentenze n. 43 del 2004 e n. 249 del 2009.
Modifiche alla Parte Seconda del decreto (procedure per la valutazione ambientale strategica (vas), per la valutazione di impatto ambientale (via) e per l’autorizzazione integrata ambientale (ippc))
All’articolo 4 (Finalità) del decreto legislativo del 3 aprile 2006, n. 152, le modifiche introdotte sono state rese necessarie primariamente per consentire, con il richiamo alla c.d. direttiva IPPC, di introdurre nel d.lgs. n. 152/2006 anche la disciplina in materia di autorizzazione integrata ambientale (AIA), oggi contenuta nel d.lgs. n. 59/2005. All’articolo 5 (Definizioni) del decreto legislativo del 3 aprile 2006, n. 152 si è ritenuto di introdurre modificazioni, dal momento che l’inserimento del d.lgs. n. 59/2005 comporta l’uso in questa parte del decreto di definizioni (es. “emissioni”, “valori limite di emissione” etc.) che potrebbero creare confusione rispetto ad altre analoghe contenute in altre parti del Codice. Viene introdotta una nuova definizione di VIA, che, conformemente alle ormai pacifiche acquisizioni dottrinali e giurisprudenziali, si specifica trattarsi di un “procedimento” dotato di autonomia. Sono state, inoltre, scisse le ipotesi di VAS da quelle di VIA in relazione alla necessità o meno di svolgere la procedura di valutazione di incidenza (VINCA) disciplinata dal DPR n. 357/1997. Con la nuova formulazione, a differenza di quanto poteva emergere dalla precedente formulazione, la VINCA non risulta essere e obbligatoria sempre, ma unicamente nei casi in cui i piani o i progetti possano produrre effetti, anche indiretti, sui siti dal medesimo DPR tutelati. In aggiunta, considerata l’importanza della fase di monitoraggio per rendere realmente effettive le valutazioni rese in sede di VAS, è stata introdotta una continua verifica dell’attuazione del piano o del programma. Viene espressamente prevista l’esperibilità del ricorso avverso il silenzio dell’amministrazione di cui all’art. 21-bis della legge n. 1034/1971. Infine, si propone la correzione della parte della disposizione che si riferisce alle “consultazioni”, in quanto l’uso del termine è suscettibile di ingenerare confusione rispetto alla fase della consultazione propriamente detta, che è quella disciplinata dal successivo art. 24. Con l’introduzione del Titolo III bis – L’autorizzazione integrata ambientale – al decreto legislativo del 3 aprile 2006, n. 152, è stata introdotta la normativa in materia di AIA nel corpo del decreto legislativo n. 152/2006, prevedendo l’abrogazione del decreto legislativo 18 febbraio 2005, n. 59, comunque, determinando la piena e continua operatività delle disposizioni trasposte nel nuovo provvedimento normativo.
Modifiche alla Parte Terza del decreto (norme in materia di tutela dell’aria e di riduzione delle emissioni in atmosfera
La proposta più importante, ai fini dell’operatività dell’intero quadro normativo della vigente parte quinta, é rappresentata dalla previsione di una distinzione tra la nozione di impianto e la nozione di stabilimento. Tale distinzione, presente in termini molto ambigui nel previgente d.p.r. n. 203 del 1988 e non riportata nel vigente decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, é infatti indispensabile per la definizione degli adempimenti che ricadono sui gestori e sull’amministrazione. Al riguardo, il proposto schema di decreto definisce con precisione l’impianto come il dispositivo/sistema fisso e destinato ad una specifica attività, e lo stabilimento come il complesso unitario e stabile in cui sono presenti uno o più impianti o attività (articolo 268, comma 1, lettere h) ed l)). Si mantiene, con riferimento agli stabilimenti, la già esistente ripartizione in “nuovi”, “anteriori al 2006” ed “anteriori al 1988”. Si precisa, poi, che alcune disposizioni si riferiscono agli impianti (i valori limite di emissione, i criteri di convogliamento delle emissioni, ecc.) ed altre si riferiscono agli stabilimenti (le procedure autorizzative). In assenza di una norma definitoria volta a distinguere impianti e stabilimenti si sono recentemente determinate una serie di criticità, non comprendendosi, ad esempio, se fosse necessario autorizzare singolarmente tutti gli specifici impianti di un complesso produttivo o autorizzare l’intero complesso fissando appositi valori e prescrizioni per i singoli impianti. Altre novità si prevedono per gli articoli inerenti l’autorizzazione alle emissioni. In particolare, lo schema di decreto introduce una serie di modifiche volte a garantire, al contempo, una semplificazione dell’azione amministrativa ed un efficace controllo degli impianti sul territorio. Il proposto schema di decreto introduce altresì importanti precisazioni circa i valori limite di emissione e le prescrizioni per l’esercizio degli impianti (articolo 271 del d.lgs. n. 152 del 2006). Più circoscritto é l’intervento che lo schema di decreto propone in materia di impianti termici civili (titolo II della parte quinta). In particolare, si precisa che la disciplina speciale del titolo II si applica soltanto agli impianti termici civili con potenza termica nominale inferiore a 3 MW. Sono invece sottoposti alla disciplina ordinaria del titolo I gli impianti termici civili aventi potenza termica nominale uguale o superiore (articolo 282 del d.lgs. n. 152 del 2006). Ciò in quanto gli impianti termici civili dotati di una maggiore potenza termica non si differenziano, sul piano delle emissioni in atmosfera, dai normali impianti industriali e devono pertanto soggiacere alle stesse regole.
Fonte
giovedì 11 novembre 2010
Arrivano gli eco-avvocati
Il master dell’università di Ca’ Foscari in Diritto dell’ambiente forma i giuristi esperti in questioni ambientali.
Riguarda i singoli cittadini, le pubbliche amministrazioni, le imprese e gli operatori di tutti i settori: è la questione ambientale. Un preciso punto di vista della questione ambientale, quello giuridico, è il tema di un master giunto alla settima edizione attivato dal Dipartimento di scienze giuridiche dell’università Ca’ Foscari di Venezia. Si tratta del master di primo livello in Diritto dell’ambiente, diretto dal professor Giorgio Orsoni, docente di Diritto amministrativo. La dottoressa Roberta Agnoletto, responsabile della segreteria didattica, spiega lo specifico di questo corso.
Le testimonianze delle persone si affiancano all’analisi di documenti storici?
"Certo, l’approccio personale non esclude affatto, anzi, postula la ricerca su pubblicazioni precedenti e in archivio: spesso la memoria individuale e collettiva modifica i fatti, accorcia magari le differenze temporali, crea miti. Che vanno attentamente vagliati, confrontati con altre fonti".
Qual è il ruolo del diritto nella questione ambientale?
"L’esigenza di salvaguardare il sistema ambiente è ormai collettivamente condivisa, il ruolo da assegnare alla componente giuridica rispetto alle altre è particolarmente importante perché la salvaguardia dell’intero ecosistema, a livello locale ma anche a livello mondiale, non può essere affidata a strumenti di regolazione spontanea ma ha bisogno di una normativa in grado di conformare i comportamenti individuali e collettivi, privati e pubblici, in una logica di programmazione e pianificazione".
Il master si collega anche con il vostro territorio?
"La scelta di istituire un master in Diritto dell’ambiente nella regione Veneto e in particolare a Venezia nasce dalla consapevolezza che questa specifica realtà locale rappresenta un autentico laboratorio ambientale: lo dimostrano il progetto Mose, la riqualificazione del polo industriale di Marghera, e lo sviluppo di una legislazione speciale per la salvaguardia della città".
Siete alla settima edizione: questa continuità dice che il master ha un ruolo formativo significativo?
"La crescente sensibilizzazione sulla questione ambientale nell’ambito delle politiche della Comunità europea fa sì che il diritto dell’ambiente sia in continuo mutamento, con immancabili i riflessi nella legislazione italiana nazionale e regionale. La multiformità del sistema del diritto ambientale richiede competenze altamente qualificate, anche perché deve esistere una reale convivenza tra il sistema produttivo e socio-culturale e le tollerabilità ambientali dell’intero ecosistema. Per questo un master post-laurea appare lo strumento formativo migliore per produrre il giurista dell’ambiente, una figura attualmente assente dall’ambito delle professionalità fornite dai tradizionali corsi universitari, ma assolutamente necessaria per i bisogni del territorio e delle imprese".
Quali caratteristiche hanno i giuristi che formate?
"Si tratta di operatori giuridici che sono in grado, con cognizioni di scienza, di leggere e interpretare i temi dell’ambiente in chiave interdisciplinare e di comparazione giuridica, anche in un contesto internazionale; in particolare sapranno gestire le controversie giudiziali ed extragiudiziali sviluppate dalle tematiche ambientali, potranno fornire consulenza e supporto nella redazione di specifici progetti e studi richiesti dalle normative ambientali, come la Valutazione di impatto ambientale e la Valutazione ambientale strategica, le certificazioni ambientali, la copertura assicurativi da rischi ambientali, la gestione della risorsa acqua, dello smaltimento e recupero dei rifiuti, l’elettrosmog. Inoltre acquisiranno una specializzazione sul sostegno giuridico-scientifico a favore di imprese, gruppi, associazioni, istituti pubblici e privati che si occupano della materia ambientale. Va anche precisato che nel corso riserviamo particolare attenzione allo sviluppo delle conoscenze informatiche da applicare alle specifiche problematiche giuridico ambientali".
Quali sbocchi professionali si prospettano per i vostri studenti?
"Anche se il master è aperto a tutte le lauree i nostri studenti sono prevalentemente laureati in giurisprudenza, in scienze ambientali e in pianificazione territoriale. Le figure professionali formate dal master, oramai conosciute come ecogiuristi o ecoavvocati, potranno inserirsi in aziende italiane ed europee con funzioni di consulenza e di amministrazione e potranno accedere alle pubbliche amministrazioni chiamate a decidere direttamente sui temi dell’ambiente. Per parlare di occupazione reale, dato che il master è alla settima edizione, abbiamo un buon numero di ex studenti da osservare: ogni anno siamo riusciti a collocare circa l'80% degli iscritti nei ruoli più svariati con contratti, pur occasionali, anche con enti pubblici".
Come si svolge la didattica e chi sono gli insegnanti?
"Il corso si avvale sia di lezioni in aula tenute da docenti universitari sia della collaborazione di professionisti ed esperti della realtà imprenditoriale, professionale e delle pubbliche istituzioni locali, nazionali ed internazionali. Sono fondamentali nello svolgimento del master anche le esercitazioni e i seminari, così come la discussione di case study affrontati in aula da numerosi testimoni del settore e autentici interpreti giuridici come i magistrati. Inoltre, la didattica prevede l’organizzazione di seminari con i quali approfondire il mutare in tempi oramai reali del diritto dell’ambiente".
Posti disponibili: 15
Termine per l’iscrizione: 25 ottobre 2005
Costo dell’iscrizione: 3600 euro in due rate.
Borse di studio: il master sta concorrendo, per l’a.a. 2005/06, ad un co-finanziamento da parte del Fondo Sociale Europeo della Regione Veneto per il Rafforzamento delle lauree professionalizzanti di I Livello
Fonte
Riguarda i singoli cittadini, le pubbliche amministrazioni, le imprese e gli operatori di tutti i settori: è la questione ambientale. Un preciso punto di vista della questione ambientale, quello giuridico, è il tema di un master giunto alla settima edizione attivato dal Dipartimento di scienze giuridiche dell’università Ca’ Foscari di Venezia. Si tratta del master di primo livello in Diritto dell’ambiente, diretto dal professor Giorgio Orsoni, docente di Diritto amministrativo. La dottoressa Roberta Agnoletto, responsabile della segreteria didattica, spiega lo specifico di questo corso.
Le testimonianze delle persone si affiancano all’analisi di documenti storici?
"Certo, l’approccio personale non esclude affatto, anzi, postula la ricerca su pubblicazioni precedenti e in archivio: spesso la memoria individuale e collettiva modifica i fatti, accorcia magari le differenze temporali, crea miti. Che vanno attentamente vagliati, confrontati con altre fonti".
Qual è il ruolo del diritto nella questione ambientale?
"L’esigenza di salvaguardare il sistema ambiente è ormai collettivamente condivisa, il ruolo da assegnare alla componente giuridica rispetto alle altre è particolarmente importante perché la salvaguardia dell’intero ecosistema, a livello locale ma anche a livello mondiale, non può essere affidata a strumenti di regolazione spontanea ma ha bisogno di una normativa in grado di conformare i comportamenti individuali e collettivi, privati e pubblici, in una logica di programmazione e pianificazione".
Il master si collega anche con il vostro territorio?
"La scelta di istituire un master in Diritto dell’ambiente nella regione Veneto e in particolare a Venezia nasce dalla consapevolezza che questa specifica realtà locale rappresenta un autentico laboratorio ambientale: lo dimostrano il progetto Mose, la riqualificazione del polo industriale di Marghera, e lo sviluppo di una legislazione speciale per la salvaguardia della città".
Siete alla settima edizione: questa continuità dice che il master ha un ruolo formativo significativo?
"La crescente sensibilizzazione sulla questione ambientale nell’ambito delle politiche della Comunità europea fa sì che il diritto dell’ambiente sia in continuo mutamento, con immancabili i riflessi nella legislazione italiana nazionale e regionale. La multiformità del sistema del diritto ambientale richiede competenze altamente qualificate, anche perché deve esistere una reale convivenza tra il sistema produttivo e socio-culturale e le tollerabilità ambientali dell’intero ecosistema. Per questo un master post-laurea appare lo strumento formativo migliore per produrre il giurista dell’ambiente, una figura attualmente assente dall’ambito delle professionalità fornite dai tradizionali corsi universitari, ma assolutamente necessaria per i bisogni del territorio e delle imprese".
Quali caratteristiche hanno i giuristi che formate?
"Si tratta di operatori giuridici che sono in grado, con cognizioni di scienza, di leggere e interpretare i temi dell’ambiente in chiave interdisciplinare e di comparazione giuridica, anche in un contesto internazionale; in particolare sapranno gestire le controversie giudiziali ed extragiudiziali sviluppate dalle tematiche ambientali, potranno fornire consulenza e supporto nella redazione di specifici progetti e studi richiesti dalle normative ambientali, come la Valutazione di impatto ambientale e la Valutazione ambientale strategica, le certificazioni ambientali, la copertura assicurativi da rischi ambientali, la gestione della risorsa acqua, dello smaltimento e recupero dei rifiuti, l’elettrosmog. Inoltre acquisiranno una specializzazione sul sostegno giuridico-scientifico a favore di imprese, gruppi, associazioni, istituti pubblici e privati che si occupano della materia ambientale. Va anche precisato che nel corso riserviamo particolare attenzione allo sviluppo delle conoscenze informatiche da applicare alle specifiche problematiche giuridico ambientali".
Quali sbocchi professionali si prospettano per i vostri studenti?
"Anche se il master è aperto a tutte le lauree i nostri studenti sono prevalentemente laureati in giurisprudenza, in scienze ambientali e in pianificazione territoriale. Le figure professionali formate dal master, oramai conosciute come ecogiuristi o ecoavvocati, potranno inserirsi in aziende italiane ed europee con funzioni di consulenza e di amministrazione e potranno accedere alle pubbliche amministrazioni chiamate a decidere direttamente sui temi dell’ambiente. Per parlare di occupazione reale, dato che il master è alla settima edizione, abbiamo un buon numero di ex studenti da osservare: ogni anno siamo riusciti a collocare circa l'80% degli iscritti nei ruoli più svariati con contratti, pur occasionali, anche con enti pubblici".
Come si svolge la didattica e chi sono gli insegnanti?
"Il corso si avvale sia di lezioni in aula tenute da docenti universitari sia della collaborazione di professionisti ed esperti della realtà imprenditoriale, professionale e delle pubbliche istituzioni locali, nazionali ed internazionali. Sono fondamentali nello svolgimento del master anche le esercitazioni e i seminari, così come la discussione di case study affrontati in aula da numerosi testimoni del settore e autentici interpreti giuridici come i magistrati. Inoltre, la didattica prevede l’organizzazione di seminari con i quali approfondire il mutare in tempi oramai reali del diritto dell’ambiente".
Posti disponibili: 15
Termine per l’iscrizione: 25 ottobre 2005
Costo dell’iscrizione: 3600 euro in due rate.
Borse di studio: il master sta concorrendo, per l’a.a. 2005/06, ad un co-finanziamento da parte del Fondo Sociale Europeo della Regione Veneto per il Rafforzamento delle lauree professionalizzanti di I Livello
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